La detrazione spese del 65% IRPEF prevista per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di impianti domotici è stata riconfermata anche per l’anno 2017, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
A cambiare rispetto al 2015 è la misura della detrazione, poiché le spese riguardanti la domotica prima erano detraibili al 50% in quanto rientranti nel bonus ristrutturazioni, mentre a partire dal 1° gennaio 2016 sono diventate al 65% rientrando nell’Ecobonus.
Vediamo nello specifico quali sono i requisiti che i dispositivi devono avere per rientrare nelle detrazioni:
– mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
– mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
– consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Quello che invece non rientra nelle agevolazioni, è l’acquisto di tutti i dispositivi per l’interazione con gli impianti, inteso come smartphone, tablet e simili.
Ecco qual è la procedura per poter accedere alla detrazione
Il contribuente che intende installare la domotica in casa deve farsi rilasciare dall’impresa che si occuperà del tutto, la documentazione attestante l’intervento. I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario o postale che indichino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione, codice fiscale o partita Iva dell’impresa.
Infine, per rendere ufficiale l’agevolazione, deve dichiarare le spese domotica nella prossima dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Unico, suddividendo l’importo da detrarre in 10 quote annuali di pari importo.
A chi spetta la detrazione spese domotica?
• Persone fisiche che siano titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
• Titolari di partita IVA esercenti arti e professioni.
• Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
• Associazioni tra professionisti;
• Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
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